Come formare gli addetti antincendio
Di Ing. Angela Mastrandrea -Â Responsabile Scientifico
Ci occupiamo ancora di sicurezza, con particolare attenzione alla formazione degli addetti antincendio.
Nei luoghi di lavoro, come indicato nell’articolo 18 e nell’articolo 43 del TU in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( Decreto Legislativo n. 81/2008), il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.
Inoltre ai sensi del comma 9 dell’articolo 37 del Testo Unico, “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodicoâ€. E riguardo a questi aspetti, fino all’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46 del Testo Unico “continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998â€.
In attesa del decreto richiesto dall’articolo 46, per comprendere quali siano i contenuti dei corsi di formazione antincendio bisogna fare riferimento al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoroâ€.
In particolare l’allegato IX del Decreto raccoglie i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell’attività .
Nell’allegato si indica che tali contenuti minimi “devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratoriâ€.
L’allegato riporta, a titolo esemplificativo elenchi di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati (corso A, B e C).
I requisiti
A questo punto ci chiediamo: quali requisiti deve possedere il soggetto formatore?
È importante a questo proposito la risposta della la Commissione per gli interpelli relativa ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sui requisiti dei formatori per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso.
Nell’ Interpello n. 10/2013 del 24 ottobre 2013 la Commissione fa presente che il DM 10/03/1998 “non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell’idoneità del soggetto formatore per gli addetti all’emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendioâ€.
E la Commissione ritiene, in risposta ai quesiti del CNI sull’abilitazione degli ingegneri, “che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all’emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza.
Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall’allegato X del decreto, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, debbano conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609â€. E la Commissione “ritiene validi ai fini della formazione prevista dall’art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 i suddetti attestatiâ€.
Segnaliamo infine che i docenti dei corsi antincendio devono anche essere docenti formatori qualificati per la sicurezza.
I corsi antincendio rientrano tra quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e quindi i docenti devono avere le stesse caratteristiche previste per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza (con riferimento ai criteri di qualificazione previsti dal decreto del 6 marzo 2013).
Per maggior approfondimenti rimandiamo al nostro corso di formazione per formatori.