Sottotetti: pertinenza dell’appartamento o parte comune del condominio
I sottotetti nei condomini non possono sempre essere considerati una parte comune. Il più delle volte costituiscono infatti una pertinenza dell’appartamento sottostante. È arrivata a questa conclusione la Cassazione con la sentenza 12840/2012.
Secondo la Corte, per capire a chi appartiene un sottotetto bisogna fare riferimento al “titoloâ€. In mancanza di riferimenti in tal senso, si può presumere che il sottotetto costituisce una parte comune del condominio solo se il vano risulta effettivamente destinato a questo scopo o all’esercizio di un servizio di interesse condominiale. La destinazione deve però risultare dalle caratteristiche strutturali e funzionali del vano.
La Cassazione ha ricordato infatti che, in base al Codice Civile, il sottotetto non è compreso tra le parti comuni. In mancanza di determinati requisiti che ne facciano emergere l’uso comune all’attività di più condomini, il sottotetto va quindi considerato una pertinenza dell’unità immobiliare sottostante.